Con il messaggio 26 novembre 2020, n. 4464, si forniscono chiarimenti in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale.
Premesso che il presupposto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso, quali: l’ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione.
Alle ipotesi sopra indicate, l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n.104 del 2020 ha aggiunto la fattispecie dell’accordo collettivo aziendale, e pertanto i lavoratori che aderiscono al predetto accordo possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, ove ricorrano gli altri presupposti di legge.
Come già indicato con la circolare INPS 29 settembre 2020, n. 111, per accedere alla NASpI, i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, alla domanda dovranno allegare l’accordo medesimo o altra documentazione probatoria.
Fonte INPS.it
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