Devono considerarsi attendibili le previsioni effettuate dalla società che non ha applicato il regime fiscale di favore ritenendo plausibile il mancato raggiungimento dell’obiettivo incrementale
Sconta l’aliquota ordinaria e non quella agevolata al 10%, il premio di produttività variabile di un dipendente di una società di assicurazioni, se il sostituto al momento dell’erogazione ha ritenuto che in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale, il target da raggiungere per l’applicazione del regime di favore, fosse chiaro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 550 del 17 novembre.
L’Agenzia delle entrate ritiene che la società abbia operato correttamente mentre, secondo quanto precisato dall’istante, alla firma del contratto l’unico elemento a conoscenza della società erano i dati del 1° semestre 2019 e quindi il raggiungimento dell’obiettivo incrementale non poteva essere certo.
L’Agenzia ricorda che la legge di stabilità 2016 ha messo a regime una modalità di tassazione agevolata che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali, pari al 10% per i “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”. Per l’applicazione del regime agevolato, quindi, al termine del periodo previsto dal contratto (periodo congruo) deve essere verificato un incremento di uno degli obiettivi stabiliti indicati. Non basta, pertanto, che tale obiettivo sia raggiunto dal momento che è parimenti necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.
L’Agenzia precisa, inoltre, che le società utilizzano indicatori affidabili per la stima dei risultati conseguiti. In particolare, nel caso in esame, le valutazioni del sostituto d’imposta sull’incertezza dell’obiettivo incrementale si ritengono attendibili, emergendo dopo nove mesi di attività delle società del gruppo.
L’Agenzia ricorda, poi, come indicato nella risoluzione n. 36/2020, che spetta al sostituto d’imposta verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata. Tale documento di prassi, in particolare, ha chiarito che se nel contratto aziendale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, perché il parametro adottato è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l’imposta sostitutiva del 10% se al termine del periodo congruo l’obiettivo è raggiunto.
Sulla base del chiarimento fornito con la risoluzione n. 36/2020, l’Agenzia non condivide la soluzione dell’istante, in considerazione del fatto che l’eventuale rettifica di quanto stabilito dal sostituto d’imposta esula dall’ambito dell’interpello.
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