L’articolo 16, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha disposto per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
L’articolo 21, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 ha riconosciuto il beneficio anche per il periodo retributivo di dicembre 2020.
Il messaggio 13 novembre 2020, n. 4272 fornisce le prime indicazioni per l’accesso all’esonero contributivo, precisando quali sono le aziende interessate. Ai fini dell’ammissione al beneficio, i contribuenti dovranno inoltrare all’INPS la domanda online che sarà resa disponibile dall’Istituto.
In particolare, si precisa che:
- per le modalità di fruizione dell’esonero da parte delle aziende private assuntrici di manodopera agricola iscritta alla contribuzione agricola unificata e delle aziende con dipendenti, si provvederà a fornire ulteriori indicazioni con successivi atti;
- i lavoratori autonomi in agricoltura che intendono avvalersi dell’esonero già sulla rata in scadenza il 16 novembre 2020 potranno detrarre dalla rata gli importi indicati nel citato messaggio. Inoltre, qualora la contribuzione per il mese di novembre 2020 sia dovuta in misura ridotta, l’importo relativo all’esonero da detrarre dalla rata di novembre deve essere ridotto alla medesima misura;
- per i coltivatori diretti l’importo dell’esonero è determinato moltiplicando l’importo indicato nel messaggio, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda, per il numero dei componenti del nucleo familiare attivi a novembre 2020.
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