L’articolo 97, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto la possibilità di riprendere a versare i contributi sospesi per l’emergenza Covid-19 in due modalità:
- il 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
La domanda di adesione alla rateizzazione può essere trasmessa fino al 30 ottobre 2020, tramite il servizio online.
Con il messaggio 23 ottobre 2020, n. 3882 l’INPS precisa che, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, considerato che è stato fissato al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:
- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell’importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Il messaggio fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.
Fonte INPS.it
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