Il decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha disposto, ai fini del trattamento economico, l’equiparazione della quarantena alla malattia. Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene quindi riconosciuta una indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa.
Ai fini del riconoscimento il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento.
Il decreto Cura Italia prevede, inoltre, che nei confronti dei lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita, il periodo indicato nel certificato di malattia prodotto dal lavoratore è equiparato a degenza ospedaliera.
Infine, la malattia conclamata da Covid-19 viene gestita come ogni altro evento di malattia comune.
Tutte le indicazioni sono contenute nel messaggio 23 ottobre 2020, n.3871, con il quale l’Istituto fornisce istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro.
Le istruzioni operative sono riferite alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto.
Fonte INPS.it
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